Determinazione delle rette delle strutture residenziali

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Determinazione delle rette delle strutture residenziali

L’excursus della Regione Lazio

Avvicendamento degli importi delle rette per le comunità terapeutiche psichiatriche dal 1986 ad oggi nella Regione Lazio e delle caratteristiche strutturali e di personale 

Delibera Giunta Regionale 23/12/1988 n. 11887

Attuazione della deliberazione consigliare n. 1224/85: requisiti e caratteristiche delle comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative. Direttive per la stipula di convenzione fra le unità sanitarie locali e enti pubblici o privati o case di cura private neuropsichiatriche convenzionati per l’attivazione di comunità terapeutiche e comunità residenziali riabilitative.

La delibera definisce la retta giornaliera pari a L. 121.564 per l’anno 1986.

Comunità terapeutica – personale

  • 10 operatori
  • 1 medico psichiatra
  • 4 psicologi
  • 1 assistente sociale
  • 5 unità di personale diversificato corrispondenti a:
    • 4 infermieri professionali
    • 1 terapista della riabilitazione psichiatrica o psicosociale

Inoltre 1 assistente amministrativo, 1 coadiutore amministrativo, 4 ausiliari. Inoltre l’opera di collaboratori esterni per la conduzione di attività legate alla creatività espressiva. Servizi generali possono essere affidati attraverso convenzioni a cooperative o istituzioni esterne. Nulla prevede in ordine ai metri quadri per utente tranne che debba rispettare le norme vigenti in materia urbanistica per la civile abitazione.

 

Delibera Giunta Regionale 11/10/1994 n. 7857

Autorizzazione stipula di convenzione – ai sensi DGR 11887/86 – tra la ASL Latina 6 e la Società Insieme per 20 posti di comunità terapeutica e numero 20 posti di comunità riabilitativa. “Visto per la compatibilità finanziaria della spesa (art. 36 L.R. 36/92). Il dirigente del settore 50 (Dott. Mauro Ventura)”.

Tale delibera aggiorna secondo gli indici ISTAT la retta delle comunità terapeutica, stabilite dalla 11887, a L. 176.460.

Dal calcolo degli indici ISTAT ricavati dal sito dell’ISTAT utilizzando come base di calcolo la media annua dall’86 al 93 la retta sarebbe dovuta essere pari a L. 176.511.

 

Delibera Giunta Regionale 03/02/1998 n. 144

Aggiornamento rette a favore di strutture psichiatriche residenziali (comunità terapeutico-riabilitative) private.

Tale delibera, riprendendo la DGR 28/01/1997 n. 159 con la quale si superava la distinzione tra comunità terapeutiche e comunità riabilitative denominando le strutture psichiatriche residenziali in comunità terapeutico-riabilitative (la retta per le comunità terapeutiche era pari a L 176.460 e per le comunità riabilitative pari a L. 163.429) ridefinisce le rette per le comunità terapeutiche riabilitative a L. 207.703 (pari a € 107.26).

Dal calcolo degli indici ISTAT ricavati dal sito dell’ISTAT utilizzando come base di calcolo la media annua dall’86 al dicembre 97 la retta sarebbe dovuta essere pari a L. 205.808, ovvero nel caso in cui si fosse preso come mese di partenza del calcolo marzo 86 a dicembre 1997 la retta sarebbe dovuta essere pari a L. 207.753.

Nessuna modifica né del personale né dei requisiti.

 

Decreto del Commissario ad Acta 07/07/2009 n. 48

Approvazione “Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla deliberazione Giunta regionale 424/2006” (All. 1); “Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle Case di cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe” (All. 2).

Tale delibera in esecuzione della DGR 14/07/2006 n. 424 ridefinisce le tipologie delle strutture residenziali psichiatriche in:

  • Strutture Residenziali Terapeutico – Riabilitative per trattamenti comunitari intensivi (SRTR i);
  • Strutture Residenziali Terapeutico – Riabilitative per trattamenti comunitari estensivi (SRTR e);
  • Strutture Residenziali Socio – Riabilitative a elevata intensità assistenziale socio – sanitaria (SRSR 24 ore/24);
  • Strutture Residenziali Socio – Riabilitative a media intensità assistenziale socio – sanitaria (SRSR 12 ore/24);
  • Strutture Residenziali Socio – Riabilitative a bassa intensità assistenziale socio – sanitaria con presenza di personale per fasce orarie.

La tariffa giorno è determinata in base al nuovo standard di personale indicato nella delibera stessa ed è pari ad € 129 (pari a L. 249.778). Tale importo non è più agganciato all’incremento indici ISTAT della precedente retta.

 

Decreto del Commissario ad Acta 30/09/2010 n. 86

Decreto del Presidente in Qualità di Commissario ad Acta 7 luglio 2009, n. 48. Approvazione «Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale 424/2006» (All. 1); «Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle relative tariffe» (All. 2). Nuovo termine.

Con tale delibera viene ridefinito il personale:

  • 3 figure professionali appartenenti al ruolo sanitario medico o psicologico (medici psichiatri, psicologi), di cui almeno 1 medico psichiatra, con funzione di responsabile per gli aspetti igienico-sanitari.
  • 1 infermiere per 36 ore a settimana, con orario ripartito a fasce orarie diurne per 7 giorni a settimana.
  • 6 operatori del ruolo sanitario educativo – riabilitativo per diplomati o laureati con laurea breve (educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici della psicologia).
  • 8 operatori socio – sanitari (OSS), o OTA, o in via “transitoria” per i primi due anni dall’accreditamento regionale, operatori di base.
  • 1 assistente sociale per 12 ore a settimana, con almeno 4 presenze giornaliere a settimana.

 

Decreto Commissario ad Acta 10/11/2010 n. 90

Approvazione di:“requisiti autorizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio – sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS), Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie) legge regionale 10 agosto 2010, n. 3.

Personale:

  • 1 medico psichiatra responsabile
  • 2 medici psichiatri/psicologi ogni 20 posti letto
  • 2 infermieri ogni 20 posti letto
  • 5 terapisti/educatori professionali/tecnici di psicologia per garantire anche turni di notte
  • 6 operatori sociosanitari ogni 20 posti letto per garantire anche i turni di notte
  • 3 assistenti sociali ogni 20 posti letto (12 ore con almeno 3 presenze settimanali)

 

Le unità di personale sono considerate a tempo pieno, ferma restando la possibilità di utilizzare più unità della stessa qualifica professionale per un tempo complessivo equivalente. Per le strutture autorizzate con meno di 20 posti le figure professionali saranno ridotte in proporzione. I servizi di supporto sono ricompresi nei costi generali.

Dal punto di vista strutturale debbono essere rispettati, per strutture oltre i 10 posti letto, i requisiti di cui all’Allegato A del DPCM 22/12/1989 limitatamente ai criteri n. 5,7,9, lettere a e b, lettera f, in relazione alle dimensioni della struttura e n. 10. Per le aree di attività e di servizio di cui alla lettera C punto 10 possono essere computate aree esterne attrezzate per finalità terapeutico – riabilitative sino al 30% del computo complessivo.

Criterio n. 5 – L’area residenziale.

L’area residenziale dell’ospite può articolarsi in camere e o alloggi dotati di zona letto, piano cottura e spazi di soggiorno pranzo. Le camere e gli alloggi sono destinate ad una o due persone e comunque fino ad un massimo di quattro ospiti nei casi di particolari esigenze strutturali o assistenziali. Ogni camera o alloggio deve essere dotato, come standard preferenziale, di bagno autonomo ed in ogni caso la soluzione strutturale costituita da camere deve prevedere servizi igienici, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/78, collegati alle camere, in numero minimo di uno ogni due camere, in rapporto comunque ad un numero massimo di quattro ospiti. Particolare attenzione va posta alla personalizzazione della camera o alloggio dotandola di tutti i contrassegni proprio delle abitazioni e consentendo l’inserimento di arredi personali.

Criterio n. 7 – Sicurezza, riservatezza e tecnologie innovative.

All’interno delle residenze per anziani una particolare attenzione va posta al contemperamento tra esigenze di assistenza, prevenzione degli infortuni e rispetto della riservatezza degli ospiti. L’uso di tecnologie innovative, quali sistemi di allarme personale, rilevatori di vario genere, segnaletiche appropriate, mancorrenti in vista, nonché l’impiego del colore per fini di caratterizzazione ambientale e oggettuale, sono misure di auspicabile applicazione, generalizzata o nei casi appropriati; nel rispetto della riservatezza e della personalità degli ospiti, si deve accrescere il livello di sicurezza e di fruizione dell’ambiente. E’ obbligatorio l’impiego di materiali conformi alle norme di sicurezza.

Criterio n. 9 – Articolazione delle residenze.

Le residenze sanitarie assistenziali sono da articolare, sotto il profilo funzionale, sulla base dei seguenti servizi:

  1. Area abitativa

Camere o alloggi con relativi servizi igienici
Servizi di nucleo (ogni 15 – 20 ospiti)
Soggiorno – gioco – TV
Cucina
Saletta da pranzo
Servizi igienici e bagno assistito
Locali di servizio per il personale di assistenza, dotato di servizi igienici
Servizi generali (per l’intesa struttura)
Cucina/dispensa e locali accessori
Lavanderia e stireria
Spogliatoio del personale con servizi igienici
Magazzini
Locale deposito a disposizione degli ospiti
Deposito biancheria sporca (articolato per piano)
Deposito biancheria pulita (articolato per piano)

Criterio n. 10 – Standard dimensionali.

Gli standard dimensionali cui riferirsi nella realizzazione delle residenze sono determinati nelle misure che seguono. Va tenuto presente che gli standard rapportati alle persone sono da considerarsi netti, in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:

…omissis…

Le restanti aree di attività e di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40/45 mq per ospite di cui alla precedente lettera a)

Inoltre le strutture devono prevedere una struttura organizzativa o un responsabile che presiede alle attività di valutazione degli esiti di miglioramento della qualità, essere attivato un programma per la gestione del rischio clinico, che garantisca anche il monitoraggio degli enti avversi.

Devono esistere evidenze almeno annuali di verifica della corrispondenza tra processi e procedure.

Rispetto delle norme ISO 9000, 81, privacy.

Rispetto del dettato DPR 318/99.

 

Decreto Commissario ad Acta 09/12/2010 n. 101

Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 “Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006” (All.1); “Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle case di cura neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe” (All. 2).

Tale delibera conferma la retta per le strutture residenziali terapeutico – riabilitative per trattamenti comunitari estensivi (SRTR e) ad € 129/die sulla base del nuovo standard di personale.

Dopo la 101 la retta è rimasta la medesima stabilita nel 2010 facendo riferimento al nuovo standard di personale che quindi è quello attuale.

 

Decreto del Commissario ad Acta 05/10/2017 n. 422

Accreditamento delle strutture sanitarie. Modifica ed integrazione del decreto del commissario ad acta n. 00090/2010 e del decreto del commissario ad acta n. 376/2016. Contrattualizzazione del personale dedicato ai servizi alla persona.

Le strutture private già autorizzate e accreditate devono stabilizzare entro il 30/11/2017 il personale di cui al precedente punto 1, lettera a in misura non inferiore al 75%, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento italiano per la restante parte (25%); entro il 31/12/2018 stabilizzando il personale di cui al precedente punto 1, lettera a, in misura non inferiore all’80%, con facoltà di utilizzo di altre forme contrattuali consentite dall’ordinamento italiano per la restante parte (20%).

Il punto 1 al quale per altro manca la lettera a recita: “quale ulteriore requisito di qualificazione necessario ai fini del rilascio dell’accreditamento per le strutture sanitarie e socio – sanitarie private, …omissis…, il personale avente qualifica di infermiere, educatore professionale, fisioterapista, tecnico sanitario e operatore socio-sanitario o figura equivalente o dedicata ai servizi delle persona, deve essere assunto direttamente dalle strutture con rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore sanitario”.

  

Considerazione finale

L’ISTAT rileva che dal dicembre 2009 al settembre 2017 solamente tenendo conto degli incrementi ISTAT la retta sarebbe dovuta essere pari ad € 141,26/die ovvero se si prende come base di calcolo il 31/12/2016 dovrebbe essere pari ad € 140,09/die.

2018-02-22T10:21:32+00:00 22 Ottobre 2017|Categoria: News|